(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Vista la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente «Norme
regionali  in  materia di diritto allo studio», in particolare l'art.
9,  comma  3,  che  autorizza  l'amministrazione regionale ad erogare
direttamente  assegni  di  studio in favore di studenti universitari,
residenti in Regione, che frequentino universita' all'estero;
   Richiamata  la  deliberazione  della  giunta regionale 28 dicembre
2007,  n.  3301, e successive modifiche di approvazione del programma
operativo  di  gestione  2008, il quale stabilisce di provvedere alla
finalita' della legge in parola mediante apposita disciplina definita
con deliberazione della giunta regionale;
   Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), e, in particolare, l'art. 30;
   Visto lo schema di «Regolamento per assegni di studio in favore di
studenti    frequentanti    universita'   o   istituti   d'istruzione
universitaria  all'estero  (legge  regionale  n.  10/1980,  art. 9)»,
predisposto   dalla  direzione  competente,  nel  testo  allegato  al
presente   provvedimento,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 28 agosto 2008, n.
1708 con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento per
assegni  di  studio  in favore di studenti frequentanti universita' o
istituti  d'istruzione  universitaria  all'estero (legge regionale n.
10/1980,  art.  9)»,  nel  testo  allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;
   Visto  il  decreto  4  settembre  2008,  n.  1574/LAVFOR/2008  del
direttore  centrale  lavoro,  universita'  e  ricerca con il quale e'
stata  disposta  la correzione degli errori materiali contenuti nello
schema  del  «Regolamento per assegni di studio in favore di studenti
frequentanti   universita'   o  istituti  d'istruzione  universitaria
all'estero  (legge  regionale  n.  10/1980,  art. 9)» allegato, quale
parte  integrante  e  sostanziale,  alla  deliberazione  della giunta
regionale  28  agosto 2008, n. 1708, eliminando, all'art. 5, comma 1,
la doppia citazione rispettivamente, della lettera i) e della lettera
l),  alla  loro seconda ripetizione, attraverso la sostituzione delle
stesse,  rispettivamente,  con  la lettera m) e con la lettera n), e,
conseguentemente,  sostituendo  all'originaria  lettera m) la lettera
o), come di seguito:
   «i)  la  percentuale  di esami da superare nell'anno accademico di
iscrizione precedente a quello in relazione al quale e' presentata la
domanda di assegno;
   l)  il  numero  di  esami  da  superare  nell'anno  accademico  di
iscrizione in relazione al quale e' presentata la domanda di assegno;
   m)  la  modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e
le eventuali note esplicative;
   n) le modalita' di pagamento;
   o)  le  eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della
concessione del contributo»;
   Ritenuto pertanto di approvare il suddetto regolamento;
   Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;
                              Decreta:
   1.  E'  emanato il «Regolamento per assegni di studio in favore di
studenti    frequentanti    universita'   o   istituti   d'istruzione
universitaria  all'estero  (legge regionale n. 10/1980, art. 9)», nel
testo  allegato  al  presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                Tondo